Cultura e Società

Trattato NATO: l’art. 5 e il coinvolgimento dell’Italia

Quali scenari potrebbero aprirsi se un Paese membro della NATO venisse attaccato? Cosa prevede l'art. 5 e come potrebbe intervenire l'Italia?

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a partire dal 24 febbraio 2022 tiene il Mondo intero col fiato sospeso. Sono passati ormai tre mesi e quella cha ha detta di molti doveva essere una “guerra lampo” di pochi giorni, si è mostrata per quello che veramente è: una guerra di logoramento.

L’Ucraina resiste e non è disposta a cedere non soltanto dal punto di vista militare, ma neanche da l punto di vista politico. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di non essere disposto a cedere alle richieste russe, ma di essere deciso di continuare la guerra finché l’Ucraina non avrà vinto.

Grazie soprattutto al sostegno economico e militare dell’Occidente, con a capo gli USA, i soldati ucraini non solo hanno respinto gli invasori russi, ma in alcune regioni sono riusciti a passare al contrattacco.

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Paesi membri della NATO

L’invasione russa ha causato un crescente timore nei Paesi confinanti con la Russia. I governi di Svezia e Finlandia hanno discusso la loro adesione alla NATO, dopo decenni di politiche di non allineamento militare attuate. Altri Paesi dell’ex blocco sovietico, come la Moldavia ad esempio, chiedono alla NATO e all’Unione Europea di non essere lasciati soli.

Durante il Forum di Davos, tenutosi in Svizzera in questi giorni, il presidente slovacco Eduard Heger si è detto molto preoccupato per quanto sta accadendo in Ucraina.
“Se l’Ucraina cade, la Slovacchia sarà la prossima”, ha dichiarato il presidente slovacco.

Bisogna essere veramente così preoccupati?

Secondo molti eserti non c’è da preoccuparsi. L’ultimo a sostenere questa tesi è stato Tiziano Ciocchetti, esperto dell’area ‘Mondo Militare’ di ‘Difesa Online’.
“Non ci sono possibilità che la Russia possa estendere i propri piani di invasione ai territori extra ucraini e soprattutto della Nato, anche perché verrebbe attivato l’articolo 5 del trattato dell’Alleanza”, ha affermato durante un’intervista Ciocchetti.

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assemblea NATO 1949

Cosa dice l’art. 4 e l’art. 5 dell’Alleanza Atlantica?

Attualmente la NATO mantiene la sua posizione iniziale di non intervento in Ucraina. Nessun Paese alleato fino ad ora è intervenuto militarmente in Ucraina.
Ma moltissimi Paesi membri dell’Alleanza hanno invocato l’articolo 4. In particolar modo sono stati i governi di Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia a chiedere di attuare l’articolo 4 dell’Alleanza.

Cosa dice l’art. 4 del Trattato NATO?

“Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata.”

È facilmente capibile quindi perché a richiedere l’applicazione dell’art. 4 siano stati quei Paesi che in passato hanno fatto parte dell’URSS e che oggi si sentono minacciati dai piani espansionistici di Vladimir Putin.

Non solo, durante il suo ultimo viaggio a Varsavia nel marzo 2022, il presidente statunitense Joe Biden, ha definito “sacro” l’articolo 5, il documento che regola l’alleanza difensiva del Trattato Nord Atlantico.

Cosa dice l’art. 5 del Trattato NATO?

“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.”

In poche parole l’articolo 5 vincola gli stati membri alla difesa collettiva e verrebbe attuato automaticamente in caso di aggressione armata nei confronti di un Paese membro. In questo caso i Paesi NATO agirebbero appellandosi al diritto di legittima difesa previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Il conflitto in questo caso si allargherebbe ed i Paesi membri agirebbero con lo scopo di riportare e garantire la sicurezza in Europa.

Cosa potrebbe accadere se la NATO dovesse intervenire per difendere un Paese membro?

Ogni Paese membro della NATO dovrebbe decidere in che modo e con che mezzi intervenire. Sempre l’art. 5, infatti, afferma che ogni alleato può decidere che tipo di sostegno dare. Il sostegno non è da intendere necessariamente militare, anche perché dipende alle risorse militari dei Paesi membri che non sono eguali.

Pensate al supporto militare che possono dare gli USA e a quello che può garantire l’Albania, ovviamente il paragone non regge.

Terminata la ‘giurisdizione’ Nato, si passa alla legislazione dei singoli Stati membri.

Come potrebbe agire l’Italia ad un intervento NATO?

L’Italia nel caso suo dovrebbe assolutamente appellarsi gli articoli 11, 77, 78, 87 della propria Costituzione.

L’articolo 11 recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
 promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

la Costituzione italiana
la Costituzione italiana


L’articolo 77 recita: “Quando in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.

Invece l’articolo 78 recita: “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.

L’articolo 87 invece, recita così: “il Presidente della Repubblica “ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”.

A differenza dell’art. n.11 e n.77, l’art. n.78 e n.87 della Costituzione italiana non sarebbero necessari nel caso in cui venisse attuato l’art. 5 del Trattato NATO.

Una guerra per procura?


Tutto risulta estremamente complicato per l’attuazione dell’art. 5 e la Russia di Vladimir Putin non sembra in grado di poter sostenere nuove campagne militari in altri Paesi membri NATO.

Nonostante l’art. 5 non venga messo in discussione in questo momento, L’Unione Europea, gli USA e Paesi membri della NATO continuano a sostenere economicamente e militarmente l’Ucraina di Zelensky.

il presidente ucraino Zelensky
il presidente ucraino Zelensky

Anche durante l’ultimo suo intervento in collegamento al Forum di Davos, il presidente ucraino ha rivolto un appello ai suoi alleati.
Un appello affinché l’Ucraina non venga abbandonata, affinché continui il rifornimento d’armi, in quella che molti hanno definito una “guerra per procura”, ma che così forse forse non è.











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Arber Agalliu

Parlo tanto e dormo poco.

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